RICONOSCIMENTO Giuridico

Associazione DIRITTOeSALUTE
Traguardi di Tutela raggiunti:


Il Naturopata
una Professione RICONOSCIUTA


Il Dottor CARLO MADARO, già Magistrato di Cassazione,
ora artefice quale Avvocato
della Sentenza più clamorosa della storia giuridica italiana
riguardante il DIRITTO di applicazione
dell’Arte NATUROPATICA


Naturopatia, una sentenza sostiene l’assenza di contrasto con la professione di medico

Il Componente del Dipartimento Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, GIOVANNI D’AGATA, dichiara: occorre, comunque colmare il vuoto normativo in materia.

Il principio sancito è chiaro: la professione di naturopata non è in contrasto con la professione di medico.

A deciderlo sono stati, nei giorni scorsi, i giudici del tribunale penale di Martina Franca.

La sentenza nasce da un processo nei confronti di un naturopata con studio in Martina Franca (dott. PETTI NATALE: ora Vicepresidente DIRITTOeSALUTE), difeso dall’avvocato leccese CARLO MADARO (ora Presidente DIRITTOeSALUTE).
Nei mesi scorsi, i Carabinieri hanno sequestrato lo studio di questi e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica che lo aveva rinviato a giudizio per esercizio abusivo della professione medica.

La naturopatia è una pratica di medicina complementare, con cui viene gestita la salute di un paziente principalmente stimolando la capacità innata del corpo di autoguarigione o di ritorno all'equilibrio che è denominato dalle scienze mediche omeostasi.
Le pratiche naturopatiche possono essere molto varie: dai massaggi, all’idroterapia, dall’aromaterapia alla somministrazione di erbe con proprietà antivirali e antibatteriche come l’aglio.
Nulla o poco a che vedere quindi con le medicine chimiche tradizionali.
Il tribunale penale di Martina Franca ha sottolineato la distinzione fra medici e naturopati e ha fatto decadere l’accusa nei confronti del naturopata, abilitando giuridicamente, per la prima volta in Italia, i naturopati alla professione.

La decisione conferma, quindi, un vuoto normativo che dev’essere necessariamente colmato da una disciplina in materia, data la circostanza che la naturopatia è una pratica che negli ultimi anni ha convinto sempre più cittadini.
Si stima, infatti, che nel Nostro Paese ben 7milioni di persone si curano con questi metodi. Il Componente del Dipartimento Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’Agata, dichiara: “alla luce della citata sentenza occorre un immediato intervento normativo in materia che disciplini organicamente la professione di naturopata e le pratiche naturopatiche, anche a tutela delle prerogative della professione medica ”.

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La NATUROPATIA tra Scienza e Tradizione

Il valore della tradizione riscoperto in ogni luogo e in ogni ambito, in quanto sostenuto dalla maturazione di pensiero che le soluzioni al degrado ambientale si ottengano soltanto attraverso la riconversione ecologica generale, anima la persona a ricercare la salute nelle ricette antiche e nel metodo antico, meno tecnicista, meno costoso, più efficace e profondo, di curare il proprio benessere.

Il medico o il professionista paramedico, basandosi dichiaratamente solo su ciò che è scientificamente provato, dovrebbe rinunciare a ogni pretesa sull’applicazione delle metodiche dichiarate proprio nelle proprie fila “ascientifiche” e attendere che la richiesta crescente dei cittadini attiri ulteriormente l’attenzione degli scienziati che, superando i propri limiti dogmatici, confermino tracce di scientificità in ciò che prima era ritenuto pazzia e ciarlataneria.

Fantasticherie?? No, è già accaduto per l’Agopuntura o sta accadendo per l’Omeopatia, la Chiropratica, l’Osteopatia, la Riflessologia, ecc.
Sicuramente non è mia intenzione processare una categoria; sono i poteri forti, le lobbie che manipolano le verità ufficiali. Per cui se anche in buona fede, si continua culturalmente ad appoggiare, senza molta critica, la medicina tecnica apparatistica e farmacologica, che purtroppo non sempre opera per il bene comune.

Alcune delle sane esperienze del passato, sono in procinto di essere, finalmente, accolte dalla comunità medica come “terapie nuove“, talvolta snaturandole nella loro essenza, ma comunque con il comprensibile gaudio dei Medici più lungimiranti, che con impegno autodidatta ne avevano, già negli ultimi anni, acquisito conoscenza e si vedevano negato il riconoscimento del loro impegno e dei loro risultati.

Ben venga l’apertura di pensiero. Non dimentichino però in ciò, i cari clinici i meriti dei ricercatori medici e non medici osteggiati, contadini e monaci industriosi, figure professionali in altri paesi riconosciute che hanno trasmesso integre dalla storia tali conoscenze, evolvendo alle odierne esigenze ciò che, a volere di chi gestisce la scienza ufficiale, sarebbe altrimenti andato perduto.

Qualora si voglia integrare la NATUROPATIA nella medicina ufficiale, per considerare entrambe due visioni differenti della stessa e unica Arte medica, occorre dare giusta dignità, giusto merito, giusta collocazione, giusto spazio, sia alla figura professionale del NATUROPATA che alle sue metodiche, rinunciando alla pretesa di scientificità delle metodiche di sana esperienza e tradizione.


Azioni giuridiche attuali sulla NATUROPATIA

Quanto affermato, per senso personale di giustizia, trova eccellente riscontro giuridico nelle numerose sentenze in materia che negli anni si sono susseguite e, in particolare, in una delle più recenti le cui premesse le ritengo molto esaustive e interessanti.
Occorrono in tal caso personaggi di grande calibro e potere giuridico quale il Dottor CARLO MADARO, per dar valore veritiero al diritto costituzionale alla salute e alla libertà di scelta terapeutica, già sentenziando da Magistrato a favore di pazienti che, nonostante avessero benefici concreti dalla cura Di Bella, si vedevano negato il necessario sostegno finanziario per l’acquisto di farmaci palesemente efficaci, che gli era stato invece in gran misura erogato per radiazioni e chemioterapia, con le quali l’unico risultato apportato era una esasperazione della malattia.

Il Dottor CARLO MADARO, ora da Avvocato, diviene artefice diretto della Sentenza più clamorosa della storia giuridica italiana riguardante il DIRITTO di applicazione dell’Arte NATUROPATICA.

Sentenza di RICONOSCIMENTO
stesura integrale


La sentenza è la n° 175/08 del Tribunale di Taranto nei confronti del mio caro amico e collega Natale Petti, con essa pienamente assolto dall’accusa di abuso di professione medica.
Desidero già da adesso far notare che la presente sentenza non assolve in quanto il NATUROPATA accusato non ha commesso il fatto, bensì in quanto le metodiche da lui usate non rappresentano un dominio del medico. E’ questo che la rende particolarmente preziosa.

«…occorre in via preliminare circoscrivere la nozione di professione medico-sanitaria il cui esercizio abusivo, in quanto sprovvisto dell’abilitazione all’uopo, è contestata all’imputato. Tale attività consiste nella formulazione di una diagnosi (riferita alle classificazioni proprie della scienza medica) e nell’indicazione di prognosi, in relazione a malattie e disfunzioni del corpo o della mente, in atto o prevedibili, nonché nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione, con eventuale prescrizione di farmaci, nella manipolazione del corpo umano, sempre a scopo curativo o preventivo, nella prescrizione e applicazione di protesi o nell’utilizzazione di qualsiasi altro strumento curativo o preventivo, idoneo a attivare o arrestare processi involutivi fisici o psichici (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 20.12.1995 n° 3403 e sez. VI, n° 30590 del 10.4.2003).
È implicito in tale definizione che le attività in tanto possono definirsi mediche in quanto rientrino in quelle che la scienza medico-chirurgica riconosce e pratica come tali.
E, difatti, nell’ambito della giurisprudenza è costante di legittimità l’indirizzo per cui non costituisce esercizio abusivo di professione medica il ricorso a pratiche proprie delle cosiddette medicine alternative, quali la chiroterapia, la NATUROPATIA, l’iridologia, la pranoterapia, allorché non siano accompagnate da atti propri e tipici della professione medica riconducibili a quelli prima descritti, proprio perché la scienza medico-chirurgica non riconosce alle medesime alcuna efficacia nella diagnosi e cura delle malattie(cfr., oltre alle sentenze citate, Cass. Pen., sez. VI, 4.5.2005 n° 16626).
Peraltro è evidente che la nozione di attività medico-chirurgica non può essere dilatata fino a ricomprendere qualsivoglia pratica che si attribuisca la capacità di risolvere problemi di salute.
In tal modo, oltre a snaturare la stessa professione medico-chirurgica facendovi rientrare discipline che al contrario di quest’ultima, non sono sorrette da riscontri scientifici e sperimentali, si finirebbe per limitare fino quasi a obliterare il diritto di chi, per propria libera scelta e per proprie convinzioni, ripone fiducia in tali “medicine alternative”, di farvi ricorso in quanto solo il medico-chirurgo vi sarebbe abilitato. »

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